Arrivano le polizze anti-catastrofe: sono obbligatorie

Si chiama polizza catastrofale ed è obbligatoria per tutte le imprese, tranne quelle agricole, che abbiano sede o siano operative in Italia. Va a coprire i danni causati da calamità naturali e altri eventi simili a impianti, terreni, fabbricati e macchinari.

La norma

La norma è prevista nella Legge di Bilancio 2024 ed è divenuta operativa con il decreto numero 18 del 30 gennaio scorso, dopo una prima deroga contenuta nel “Milleproroghe”. Le imprese avevano chiesto un ulteriore differimento per stipulare le polizze, ma il Governo ha fissato una scadenza improrogabile.

Cosa prevede

La polizza assicurativa deve coprire i danni causati da terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. Devono essere assicurati tutti i beni: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali che siano iscritti nello stato patrimoniale e siano impiegati per l’attività di impresa. Restano fuori quelli già coperti da assicurazione e di proprietà diversa da chi li utilizza.

Chi deve stipulare la polizza

Ma chi deve stipulare la polizza? Come detto, tutte le imprese che operano sul territorio italiano e che siano iscritte al Registro delle Imprese. La norma riguarda anche imprese individuali e società di persone. Sono escluse le imprese che abbiano immobili con abusi edilizi o privi delle necessarie autorizzazioni, perché i danni non sarebbero comunque indennizzabili.

Le sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative, proporzionali al valore dei beni non assicurati, ma soprattutto l’esclusione da benefici pubblici: le aziende non in regola possono perdere l’accesso a contributi pubblici o agevolazioni non necessariamente legati a eventi calamitosi.

Come vengono definiti i premi

La norma prevede che i premi siano proporzionali al rischio e possano essere adeguati periodicamente, tenendo conto dell’evoluzione dei rischi. Sono considerati fattori determinanti per la definizione del premio: l’ubicazione geografica del bene (l’area può essere più o meno vulnerabile ) eventi calamitosi precedenti nella zona in cui si trova l’impresa, modelli predittivi, misure di prevenzione adottate dalle imprese.

Danno indennizzabile

I criteri di indennizzo del danno sono stabiliti dalla norma. Nella fascia fino a 30 milioni di euro di beni assicurati è previsto uno scoperto massimo del 15 per cento ( spetta al danneggiato assumersi la responsabilità della copertura di quella parte del danno).

Nella fascia superiore a 30 milioni di euro la quota di danno a carico dell’assicurato è contrattabile.

Sono stati fissati anche i massimali: per le polizze fino a un milione di euro, il limite di indennizzo è uguale alla somma assicurata; per le polizze tra 1 e 30 milioni di euro il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70 per cento della somma assicurata; per polizze oltre 30 milioni di euro i massimali sono concordati tra le parti.

Giuseppe Giuliani

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