Referendum: come si vota con una disabilità

Secondo il prospetto informativo di Iura-Agenzia per i diritti delle persone con disabilità, esistono diverse disposizioni a garantire il diritto al voto per le persone con disabilità, dall’accessibilità dei seggi alla possibilità di voto assistito, dal servizio gratuito di trasporto organizzato dal Comune di residenza fino al voto a domicilio.

Seggi accessibili

Per consentire alle persone con ridotta mobilità di accedere ai seggi elettorali, ogni sezione deve avere almeno una cabina con requisiti specifici, come la possibilità di accesso alle persone con carrozzina, una lista dei referendum affissa a un’altezza tale da permettere una lettura agevole, un piano di scrittura con altezza di 80 centimetri circa e identificazione di tale cabina accessibile con peculiare segnaletica. Inoltre, se la propria sezione di voto risulta non accessibile, è possibile recarsi presso un’altra sezione priva di barriere architettoniche, sempre restando nel proprio Comune di residenza. Da tenere presente come ogni Comune abbia le proprie disposizioni e indicazioni in materia.

Il voto assistito

Previsto dal Dpr n.361/1957, il voto assistito può essere richiesto da persone cieche, amputate degli arti superiori, donne e uomini in condizione di paralisi o persone con impedimenti di analoga gravità. In questi casi, si può venire assistiti da un elettore della propria famiglia o da un altro elettore, scelto volontariamente come accompagnatore. Ogni accompagnatore può assistere soltanto una persona con disabilità e non deve essere obbligatoriamente iscritto nelle liste elettorali dello stesso Comune dell’assistito (legge n.17/2003).

Gli elettori che necessitano di assistenza «possono presentare un’apposita domanda presso il proprio Comune di residenza» spiegano da Iura, l’agenzia per i diritti delle persone con disabilità, «corredata da verbale di invalidità/cecità, al fine di far inserire l’annotazione del diritto al voto assistito direttamente nella tessera elettorale personale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o timbro». È però necessario, nel caso in cui la disabilità non sia evidente, presentare uno specifico certificato, rilasciato da medici designati dall’Asl a titolo gratuito, dove si dichiara la necessità dell’elettore di esprimere il voto con l’aiuto di altro elettore.

Trasporto e voto a domicilio

Secondo l’articolo 29 della legge n.104 del 5 febbraio 1992, i Comuni devono organizzare servizi di trasporto pubblico gratuito in modo da facilitare agli elettori non autosufficienti per il raggiungimento del seggio elettorale. In alternativa, secondo la legge n.22/2006 aggiornata dalla legge n.46/2009, si può richiedere la possibilità del voto a domicilio. Possono usufruire del servizio le persone con disabilità gravi e gravissime, impossibilitate a lasciare la propria casa per recarsi al seggio.

Nello specifico, si tratta di persone non trasportabili, in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. «Per avvalersi della facoltà del voto a domicilio» spiegano ancora da Iura, «l’elettore deve preventivamente richiedere all’Asl apposita certificazione che attesti la grave infermità. Tale certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni. Successivamente l’elettore deve presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, entro il 19 maggio».

Roberta Gatto

Lascia un commento