La Corte Costituzionale stabilisce l’“Integrazione al minimo”

Quando si parla di “integrazione al minimo” dei trattamenti pensionistici, si intende quel meccanismo mirato ad aumentare l’importo della pensione fino a raggiungere una soglia minima stabilita dalla legge (importo dell’assegno sociale). Ecco quindi come ora, la Sentenza della Corte Costituzionale emanata il 3 luglio di quest’anno, stabilisce come l’esclusione dell’integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidità erogato a chi si sia iscritto al sistema pensionistico dopo il 1995 (ovvero con il sistema contributivo) violi l’articolo 3 della Costituzione. La Sentenza non ha effetti retroattivi, ma comporterà in futuro l’eventuale aumento dell’importo erogato.

La sentenza

La sentenza 94/2025 della Corte Costituzionale Sentenza 94/25 dichiara infatti l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della Legge 335/95 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). E lo fa nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione dell’integrazione al minimo l’assegno ordinario di invalidità erogato tramite il sistema contributivo. Le persone con disabilità che ricevono attualmente il suddetto assegno (liquidato però con il sistema retributivo), vedono già applicata tale integrazione.

Per “integrazione al minimo” dei trattamenti pensionistici si intende quel meccanismo che mira ad aumentare l’importo della pensione fino a raggiungere la soglia minima stabilita dalla legge. Questa corrisponde, a livello quantitativo, all’importo dell’assegno sociale, ovvero 538,69 euro. In pratica, i giudici costituzionali ritengono l’esclusione dell’integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidità erogato a coloro che si sono iscritti al sistema pensionistico dopo il 1995, costituisca una violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Secondo la Corte, anche tali soggetti devono ricevere un assegno che abbia un importo “minimo”, ovvero pari a quello dell’assegno sociale, da integrarsi attraverso la fiscalità generale.

Le motivazioni della sentenza

La disciplina dell’assegno ordinario di invalidità contenuta nella Legge 222/84 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), secondo la Corte richiama la natura favorevole del provvedimento. Favorevole in quanto si prevede per il riconoscimento del diritto alla prestazione un regime agevolato. E la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo aggiunti cinque anni di contributi versati (di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda) sono requisiti sufficienti. La stessa Sentenza della Consulta sottolinea come questo “Trattamento favorevole”, non è stato modificato dal legislatore neppure quando, con la Legge 335/95, è stato stabilito e delineato il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

Bachisio Zolo

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