Scuola, basta l’autorizzazione del dirigente scolastico per le terapie agli alunni con disabilità

L’Autorità Garante interviene per garantire la continuità terapeutica degli alunni con disabilità stabilendo come basti l’autorizzazione del dirigente scolastico, senza nessun consenso richiesto agli altri genitori. L’argomento riguarda la continuità delle terapie a scuola per gli alunni con disabilità.
Il tutto è contenuto nella Raccomandazione n. 1/2025 dove il Garante stabilisce che l’ingresso in classe dei professionisti sanitari che seguono gli studenti con disabilità, deve essere autorizzato dal dirigente scolastico, senza bisogno del consenso degli altri genitori.
La Raccomandazione mette fine a una prassi purtroppo diffusa in molte scuole, dove l’accesso dei terapisti viene ancora vincolato a permessi o firme aggiuntive con il rischio di interrompere percorsi terapeutici essenziali per questi studenti.
La segnalazione
In una scuola era stato negato l’ingresso in classe a un medico della Asl incaricato di seguire un alunno con disturbo dello spettro autistico. Il motivo? Era stato chiesto prima il consenso di tutte le famiglie della classe. Si trattava di una richiesta senza base normativa e che di fatto ha impedito la prosecuzione del piano terapeutico. Verificato come episodi simili si siano ripetuti in diversi istituti, l’Autorità ha deciso di intervenire per fare chiarezza e tutelare il diritto alla salute e allo studio.

Quindi, ora non serve il consenso degli altri genitori per autorizzare l’ingresso dei terapisti, ma è necessaria l’autorizzazione del dirigente scolastico, che deve comunque informare le famiglie, garantendo trasparenza e correttezza.

Le motivazioni

L’autorità nel motivare le sue ragioni, ha fatto riferimento prima di tutto alla Legge 104/92 così come alle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità” rilevando come le Istituzioni debbano riconoscere «la tutela, la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza». Altro riferimento fondamentale è stato il Piano Educativo individualizzato stilato in ambito scolastico.

Privacy

Nella risposta dell’Autorità garante, la presenza degli specialisti (medici, infermieri, terapisti) non comporta alcuna violazione della normativa sulla privacy, nemmeno nei confronti degli altri studenti, anche se minorenni, poiché i professionisti sanitari non interagiscono direttamente con il resto della classe e operano in contemporanea con il docente di riferimento, assicurando così la piena tutela dei dati personali e il normale svolgimento delle attività didattiche.
Bachisio Zolo

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