Parcheggi stradali e disabilità

Di Rossella Boette

Il tema delle soste e dei parcheggi riservati alle persone con disabilità è oggetto di disputa visto come le norme al riguardo lasciano spazio a numerose interpretazioni. Vediamone alcune.

Il codice della strada, nell’articolo 188 (circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide), stabilisce al comma 3 bis che ai veicoli al servizio delle persone con disabilità e titolari del contrassegno specifico ai sensi dell’articolo 381 comma 2 del regolamento, è permesso sostare negli spazi di sosta o parcheggio a pagamento nel caso in cui gli stalli a loro dedicati siano già occupati. La validità è chiara per i parcheggi presenti su suolo pubblico, ma l’interpretazione diffusa è che non sia valida per i parcheggi su suolo privato.

Tuttavia, il Dpr 503-96 articolo 11, chiarisce come tutte le aree di parcheggio aperte al pubblico, comprese quelle gestite da privati, debbano avere stalli dedicati a persone con ridotta capacità motoria. La normativa prevede una base minima di un posto riservato ogni 50 posti disponibili. Gli stalli devono rispettare anche specifici requisiti tecnici, come dimensioni maggiorate, segnaletica verticale e orizzontale, vicinanza a ingressi o percorsi accessibili.

Oltre a questo, bisogna fare riferimento al decreto legislativo 222-23 che prevede l’obbligo per i concessionari di servizi pubblici di rendere accessibili alle persone con disabilità i servizi offerti, indicando nella carta dei servizi che deve essere pubblica, quali e quanti sono i servizi accessibili effettivi e, nel caso di mancato adeguamento alle norme di accessibilità, indicare anche come richiedere risarcimento.

Class Action

Per la violazione delle norme sull’accessibilità, si può intentare l’azione collettiva di cui, al decreto legislativo 198-09, ossia la class action amministrativa. Si tratta di un nuovo mezzo di tutela attivabile davanti al giudice amministrativo da parte dei titolari di interessi rilevanti a livello giuridico e omogenei per una buona parte di consumatori. Siano essi singoli titolari degli interessi, siano associazioni o comitati che tutelano gli interessi dei propri associati nei confronti di amministrazioni o concessionari di servizi pubblici.

Gli obiettivi

L’esercizio della class action è finalizzato unicamente al ripristino del corretto svolgimento della funzione, oppure alla corretta erogazione del servizio. È escluso il risarcimento del danno che si potrebbe ottenere tramite l’esercizio degli ordinari rimedi di tutela dedicati alle aree di parcheggio completamente private e a uso esclusivo come parcheggi aziendali o condominiali. In questo caso, gli obblighi appena indicati non si applicano a pieno. Infatti valgono le regole interne di utilizzo insieme ai principi sulla proprietà privata. Resta comunque stabile il principio generale di favorire la fruibilità da parte delle persone con disabilità. Se però il parcheggio è di proprietà privata, risulta complicato contestare la decisione di richiedere il pagamento anche alle persone con disabilità titolari di contrassegno.

Parcheggi pubblici concessi ai privati

Per i parcheggi pubblici in concessione ai privati interviene l’articolo 381 comma 5, terzo periodo del Dpr 495-92: il Comune stabilisce anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita delle persone con disabilità munite di contrassegno. E può prevedere la gratuità della sosta per persone con disabilità munite di contrassegno. Questo riguarda anche i parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o non disponibili gli stalli a loro dedicati.

La norma sottolinea quindi come il Comune può, ma non deve prevedere la gratuità della sosta per le persone con disabilità titolari di contrassegno nei parcheggi a pagamento gestiti in concessione. Se il parcheggio è di proprietà pubblica, ma dato in concessione a una società privata, si può sottoporre la questione all’ente pubblico titolare, tenendo conto che il citato Dpr 495-92 prevede unicamente la possibilità, ma non l’obbligo della gratuità.

Accomodamento ragionevole

È importante ricordare come ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 62-24, le persone con disabilità possono presentare istanza di accomodamento ragionevole, invitando enti pubblici e privati a prendere atto delle loro esigenze, adattando i loro schemi organizzativi, dando così attuazione ai diritti delle persone con disabilità, come quello di uguaglianza e circolazione. Il mancato riscontro a istanza di accomodamento ragionevole è valido come violazione dei principi di uguaglianza e si può intentare un procedimento semplificato per le persone con disabilità come tutela anti discriminatoria basata su normative nazionali, come il decreto legislativo 216-03, ma anche la legge 104-92. In caso di violazione di norme a tutela del lavoro, la legge 67-06 si può chiedere l’intervento dell’autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

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