Donne, disabilità, consenso, violenza: a che punto siamo

Di Rossella Boette

Secondo il Gruppo Donne Fish, cambiare il modo in cui si definisce il consenso” nei casi di violenza sessuale non considera quanto siano complesse certe situazioni. In particolare, non tiene conto dei casi in cui la vittima si trova in una condizione di forte vulnerabilità, come accade spesso alle donne con disabilità. Questo cambiamento rischia di ridurre la protezione concreta per queste donne, andando contro la Costituzione e contro la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.

La nuova valutazione del consenso

Le donne con disabilità esprimono una forte preoccupazione e contrarietà all’ipotesi di modifica dell’articolo 609 bis del codice penale, responsabile nell’intervenire sul concetto di consenso e sul modo in cui viene valutata la violenza sessuale, poiché produce uno spostamento di senso riguardante l’intera società.

Le donne rischiano infatti di avere maggior obbligo di dimostrare i fatti,venendo chiamate, non solo a provare l’effettiva sussistenza della violenza sessuale, ma anche di aver espresso un dissenso esplicito.

La revisione relativa al principio del consenso, stabilito dall’articolo 36 della convenzione di Istanbul, relativo alla prevenzione e lotta contro la violenza contro le donne e contro la violenza domestica, richiede la valutazione del consenso come espressione della libera volontà della persona, nel contesto delle circostanze e senza necessità di resistenza fisica al dissenso espresso. Questa valutazione rischia però di ridurre la centralità dell’autodeterminazione sessuale, trasformando la vittima in un corpo passivo, obbligato ad arginare la violenza.

Un simile orientamento rischia quindi di non tenere conto delle varie situazioni complesse in cui si può verificare una violenza sessuale. Possono esserci infatti situazioni specifiche in cui entrano in gioco condizioni di vulnerabilità, legami di potere o dipendenza psicologica ed economica.

I dati

I dati nazionali e internazionali pubblicati dall’Istat, dalla Fish, federazione italiana dei diritti per persone con disabilità e famiglie, da D.I.Re, donne in rete contro la violenza e dal Edf, Forum europeo sulla disabilità, dimostrano come le donne con disabilità siano esposte alla violenza ben tre volte in più rispetto alle donne senza disabilità.

Chi ha una disabilità infatti, può trovarsi in contesti di maggior difficoltà relazionale, sociale o assistenziale e di conseguenza, con l’incapacità di reagire, opporsi o denunciare in modo tempestivo. E certamente non può e non deve essere interpretata come consenso. In questi casi infatti, subentrano paure, condizionamenti, dipendenze assistenziali di vario tipo e timore di eventuali ritorsioni, ma anche dinamiche di pressioni, manipolazioni e abusi dominanti in grado di impedire manifestazioni di volontà contraria.

Il nuovo emendamento e le controversie

Nell’emendamento presentato dalla presidente della Commissione Giustizia del Senato Giulia Buongiorno, viene abbandonato il riferimento all’abuso nei confronti delle persone più vulnerabili, ignorando di conseguenza, anche le donne con disabilità. Esse infatti, ancora oggi non ricevono specifiche considerazioni,in contrasto alla citata Convenzione di Istanbul.

L’eliminazione del riferimento alla vulnerabilità rischia quindi di creare un vero e proprio arretramento nella tutela delle donne con disabilità, in netto contrasto con l’articolo 3 della Costituzione e con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia.

In particolare emergono gli articoli 12: uguale riconoscimento davanti alla legge e diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti.

La vulnerabilità non rappresenta una categoria astratta, ma una condizione concreta, capace di incidere sulla possibilità di autodeterminarsi ed esprimere un consenso libero e informato, nonché sull’incapacità di esprimere un dissenso esplicito. Ignorare questo significa ignorare barriere specifiche, siano esse fisiche comunicative o relazionali, capaci di esporre le donne con disabilità a maggiori rischi di abuso.

Le tutele adeguate

Un impianto normativo efficace dovrebbe riconoscere queste condizioni di fragilità, prevedere strumenti di supporto adeguati e tenere conto delle specificità della vittima durante l’accertamento dei fatti.

La tutela delle donne con disabilità è fondamentale e bisognerebbe promuovere formazione e sensibilizzazione sul consenso ed eventuali dinamiche di potere.

Senza consenso è stupro. Nessuna donna venga lasciata sola o appesantita dall’obbligo di dimostrare i fatti. Per questo, il gruppo Fish invita i cittadini a partecipare alla manifestazione nazionale del 28 febbraio a Roma, in piazza della Repubblica alle 13, per fermare l’emendamento di Giulia Buongiorno.

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