Cittadinanza italiana e disabilità: si legge discriminazione
Di Bachisio Zolo
Certamente si viola la Convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabilità. A dirlo è il Consiglio di Stato di fronte al ricorso di una donna di origine straniera assistita dal Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi della Federazione Ledha.
I fatti
Nel luglio del 2015, una donna straniera aveva presentato domanda di cittadinanza. Già nel maggio 2020, il Ministero dell’Interno l’aveva respinta non avendo la donna raggiunto la soglia minima dei redditi fissata dal Viminale. Quanto? 8.263,31 euro all’anno per ogni singolo richiedente.
Potrebbe essere un criterio plausibile, ma nel caso della donna di cui registriamo il caso, quella soglia si è trasformata in una discriminazione. Le ragioni? La donna ha un’invalidità del 75 per cento e quindi non è più in grado di svolgere il suo lavoro di colf. E questo, nonostante sia iscritta alle liste del collocamento mirato. La sua età e la sua condizione non le permettono di trovare una nuova occupazione. Giocoforza, l’unica fonte di sostentamento rimastole è l’assegno d’invalidità. E questo, è importante sottolineare, non costituisce reddito.
Niente reddito, niente accoglimento della domanda di cittadinanza. Da qui il ricorso legale da parte del Centro Antidiscriminazione della Ledha direttamente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da lì, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole in favore della donna.
Più in particolare, i giudici hanno evidenziato come «la rigida applicazione dei parametri (relativi al reddito di chi presenta richiesta di cittadinanza)comporterebbe l’esclusione dall’accesso alla cittadinanza dei titolari di solo assegno di invalidità che, in quanto tali, sono caratterizzati da riduzione della capacità lavorativa».
Quindi, anziché escludere a priori le persone con disabilità dall’accesso alla cittadinanza, si afferma il diritto per tutte le persone con disabilità ad acquisire e cambiare cittadinanza su base di uguaglianza con gli altri.