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Fondi pensione, da luglio si cambia

Di Rossella Boette

Dal 1 luglio entra in vigore l’adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. Per i neo assunti vi è la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall’assunzione.

Dal 31 Ottobre è prevista la portabilità del contributo del datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore esca dal fondo di categoria per aderire a un fondo aperto offerto da banche o da un piano individuale pensionistico.

Finora, l’iscrizione automatica al fondo pensione avveniva dopo sei mesi. Senza una dichiarazione esplicita in cui il neo assunto dichiarava di voler mantenere il Tfr in azienda, la mancanza di questa dichiarazione diventava, dopo sei mesi, assenso all’adesione al fondo di previdenza integrativa della categoria.

Mentre, nel caso in cui il lavoratore dichiarava di voler mantenere il vecchio Tfr, questo restava in azienda, nello specifico, aziende fino a 50 dipendenti. Altrimenti,finiva nel fondo di tesoreria dell’Inps nel caso in cui l’azienda era più grande.

Ma quanto tempo ha il neo assunto per decidere? Il lavoratore deve decidere se rinunciare all’adesione automatica al fondo pensione entro 60 giorni dalla data di assunzione. Queste nuove regole riguardano gli assunti dal 1 luglio 2026, sia chi viene assunto per la prima volta, sia chi ha attivato un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026 e nel precedente lavoro aveva aderito alla previdenza complementare riscattando interamente la posizione individuale maturata.

Le opzioni

Il lavoratore, entro 60 giorni dalla prima assunzione, può decidere se destinare il Tfr a una forma pensionistica complementare, oppure lasciarlo nell’azienda, senza aderire ad alcuna forma di previdenza complementare. In questo caso, la scelta può essere sempre rivista in favore della previdenza complementare.

In mancanza di una scelta esplicita, il Tfr finisce nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro. In presenza di più fondi collettivi invece, finisce in quello in cui è iscritto il maggior numero di dipendenti.

Nel caso in cui non fosse previsto un fondo pensione di riferimento, il Tfr viene versato al fondo residuale, individuato dalla normativa.

Possibilità per chi ha cambiato lavoro

Se nel precedente rapporto di lavoro, la scelta era stata quella di mantenere il Tfr in azienda, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenerlo sulla base di quella scelta. Rimane comunque la possibilità per il lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta presa. Se in seguito alla variazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non avesse riscattato interamente la posizione individuale maturata, alimentata da Tfr, dovrà indicare al nuovo datore di lavoro, la forma di previdenza complementare alla quale vuole far aderire le quote del Tfr futuro. Anche in questo caso, il lavoratore ha 60 giorni di tempo per decidere e la scelta si limiterà all’individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il Tfr, maturato dalla data di assunzione.

Fondo pensione aperto

La possibilità di trasferire la propria posizione tra diverse forme di previdenza complementare prima della legge di bilancio 2026, era prevista dopo due anni di iscrizione al fondo, senza però poter trasferire il contributo del datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore abbandonasse il fondo di categoria per iscriversi a una forma diversa.

Anche in questo caso lultima manovra di Governo cambia il da farsi. È stata stabilita infatti, a partire dal 31 ottobre 2026, anche la portabilità del contributo del datore di lavoro.

L’obiettivo è quello di mettere sullo stesso piano fondi negoziali e fondi aperti, togliendo il vantaggio competitivo dei fondi costituiti da imprese e sindacati, rappresentato dal contributo datoriale, previsto solo per questo tipo di fondi.

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