Il cane guida, quello che c’è da sapere sui diritti e doveri che ne regolano l’utilizzo

Troppo spesso sulle testate nazionali si legge la notizia di un non vedente discriminato in quanto accompagnato dal cane guida. Il fatto di cronaca più recente riguarda la vicenda di un disabile visivo a cui non è stato permesso l’ingresso al Duomo di Torino proprio a causa della presenza del suo cane.

Sebbene ormai da diversi anni sia consentito portare i propri amici a quattro zampe in negozi e ristoranti, frequenti sono gli episodi di discriminazione ai danni dell’unico animale che, data la sua funzione, ha diritto di accompagnare il suo padrone ovunque.

Vediamo quindi di fare chiarezza.

L’ingresso del cane guida in luoghi pubblici e privati in Italia è regolamentato dalle leggi 34 del 1974 e 60 del 2006.

Il cane guida ha libero accesso a ogni esercizio che sia aperto al pubblico ed è escluso dai divieti volti a impedire l’ingresso degli animali al pari dei cani destinati al salvamento. Dunque può essere portato anche in spiaggia.

È inoltre esonerato dall’obbligo di portare la museruola, a meno che non venga richiesto in situazioni particolari.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblici e privati, invece, il cane guida può salire sul sedile posteriore dell’automobile insieme al padrone e può accompagnare il non vedente anche su traghetti e aerei. In Italia come all’estero.

Riassumendo, il cane guida può entrare quindi senza limitazioni in esercizi pubblici, siano uffici, ospedali, scuole. Così anche negli esercizi privati come negozi e aziende.

E come in ogni buona legge, sono previste le sanzioni: chiunque impedisca o ostacoli l’accesso al cane guida e al suo padrone può incorrere in una sanzione che va da 500 ai 2500 euro.

Cristiana Mameli

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