Il panorama di accesso ai permessi della legge 104 si allarga

I permessi della legge 104/1992 (previsti dall’articolo 33, comma 3) o il congedo straordinario regolato dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 potranno essere utilizzati anche per assistere parenti e affini dell’unito civilmente.

Con circolare n. 36 del 2022 l’Inps ha infatti stabilito nuove istruzioni per il riconoscimento di questi benefici ampliando quanto previsto dalla circolare n. 38 del 2017.

Secondo le nuove indicazioni dell’Istituto viene riconosciuto il principio di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dall’altra parte dell’unione ai fini del riconoscimento dei benefici previsti.

Questo, quindi, permette all’unito civilmente di usufruire dei permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 non solo in caso di assistenza all’altra parte dell’unione civile ma anche nel caso in cui l’assistenza sia rivolta a un parente dell’unito.

Per quanto riguarda i conviventi, invece, il rapporto di affinità non è riconosciuto in quanto la convivenza di fatto non è un istituto giuridico. In questo caso i permessi previsti dalla legge 104 sono riconosciuti solo in caso di assistenza al convivente.

Anche nel caso della concessione del congedo straordinario, previsto dal comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001, le novità non sono previste per i “conviventi di fatto”.

Le parti dell’unione civile potranno quindi usufruire del congedo straordinario secondo l’ordine di priorità che segue:

  1. il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
  3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Anche in questo caso, ai lavoratori del settore privato, il congedo straordinario è riconosciuto all’unito civilmente sia nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza a un parente dell’unito. Maggiori indicazioni si potranno leggere sul sito

INPS – Unioni civili: nuove istruzioni su permessi legge 104 e congedi

Emanuele Boi

Lascia un commento