Bonus Bebè: buone notizie per i cittadini extracomunitari

Con l’introduzione dell’assegno unico viene meno la proroga per il 2022 dell’assegno di natalità (Bonus Bebè). In pratica non sarà più possibile richiederlo ma viene tuttavia ancora erogato a quanti abbiano fatto domanda entro il 2021 (nascite e adozioni) fino a conclusione dell’anno di vita del minore o del primo anno di ingresso in famiglia.

Con il messaggio del 7 aprile 2022 n. 1562, l’Inps fornisce inoltre i nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari attenendosi a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 54/2022 del 4 marzo 2022. L’ordinanza dichiara incostituzionali le norme secondo cui, per accedere alla prestazione, i cittadini di Paesi terzi non comunitari dovevano essere titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo. Questo porta dunque al riconoscimento del diritto al bonus anche per i seguenti cittadini extra Ue:

• familiari titolari di carte di soggiorno previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

• gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;

• gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Come chiarito dall’Inps nel messaggio numero 1562 del 2022, le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca (attualmente in fase di valutazione) devono essere accolte in presenza degli altri requisiti richiesti:

◦ residenza in Italia;

◦ convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune);

• è possibile procedere, inoltre, al riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Possono inoltre richiedere la prestazione anche gli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per lavoro o ricerca di durata superiore a sei mesi.

Le domande presentate dagli extracomunitari in possesso dei titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca (attualmente in fase di istruttoria) devono quindi essere accolte Potranno inoltre trovare accoglimento in autotutela le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Roberta Gatto

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