Invalidità totale? Nessuna preclusione all’inserimento lavorativo

Pur essendosi vista riconosciuta l’invalidità totale (al 100 per cento, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento), la possibilità di un inserimento lavorativo non viene preclusa.
In molti pensano che il riconoscimento di invalidità totale sia incompatibile con l’inserimento lavorativo. E questo forse perché è fuorviante la modalità con cui, ancora oggi, viene effettuato il riconoscimento di invalidità civile.
In passato, il riconoscimento di invalidità civile (ancora in attesa di riforma) veniva valutata anche le potenzialità lavorative della persona disabile. Così, il verbale di invalidità costituiva, di fatto, anche un’attestazione delle limitate capacità lavorative (D.M. 5 febbraio 1992 e successive modificazioni).

Il verbale di invalidità

Proprio l’attribuzione di una percentuale del 100 per cento posto sul verbale di invalidità faceva corrispondere la voce “totale e permanente inabilità lavorativa”.
Neanche il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento che presuppone l’incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita preclude la possibilità di un inserimento lavorativo.
A oggi il riconoscimento di invalidità civile è indispensabile per usufruire di benefici di tipo economico e non economico mentre l’accesso al lavoro è regolato dalla legge 68/99 così come l’accertamento delle condizioni di disabilità ai fini del collocamento è effettuata secondo i criteri e le modalità definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000.

La storia
Già molti anni fa (ancor prima della legge 68/99), la normativa aveva affrontato il problema dell’inserimento lavorativo di persone con invalidità totale (100 per cento) e con diritto all’indennità di accompagnamento.
La Circolare del Ministero Lavoro n. 5/88 richiama infatti l’orientamento già espresso nella Circolare  n. 6/13966/A del 28.10.1969. In questa circolare infatti viene inserito il principio secondo cui “anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità (talora anche del 100% per cento) possono, se oculatamente utilizzati, svolgere sia pure eccezionalmente determinate attività lavorative e quindi essere dichiarati collocabili”.
E la Circolare del Ministero Lavoro, n. 5/88 è lì a precisare come questo stesso indirizzo è stato successivamente più volte confermato in occasione di singoli quesiti e che le tabelle in base alle quali viene attribuita la percentuale di invalidità sono state predisposte, non solo per accertare la residua capacità ma anche e prevalentemente al fine di stabilire il diritto alla percezione di pensioni, assegni e rendite di natura assistenziale e previdenziale (assegni e pensioni agli invalidi civili, rendite per infortuni sul lavoro ecc.).
la Legge n. 508/88 all’art. 1, comma 3, affronta poi esplicitamente il problema affermando che l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

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