L’utente con disabilità deve compartecipare ai servizi secondo i criteri dell’Isee

«Le amministrazioni non possono richiedere al disabile una compartecipazione sproporzionata o addirittura superiore alle sue capacità economiche come risulta dai criteri Isee». Le ragioni? Stanno tutte nel fatto che «non si possono richiedere sforzi economici alla persona disabile ritenuti dal legislatore nazionale non sostenibili». Scritto e definito in una recente sentenza del Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia.

Se ve ne fosse ancora bisogno, si tratta di ulteriore “tassello giurisprudenziale” che non lascia scampo a quei Comuni che vanno oltre le norme fissate a livello nazionale in tema di Isee.

L’Isee

Introdotto otto anni fa con l’entrata in vigore del Dpcm apposito, l’Isee (indicatore situazione economica equivalente) non riesce ancora a venir rispettato dai Comuni. Sono molte infatti le amministrazioni comunali che soccombono davanti al Tar. Ed è triste che ogni volta il diretto interessato debba rivolgersi ai tribunali per veder riconosciuto un diritto pure sancito.

Le diverse esperienze

Già in passato il Tar si era dovuto esprimere in Veneto riconoscendo illegittime le modalità adottate da un Comune del vicentino. Anche in quella occasione si era entrati nel merito della quota di compartecipazione al costo per la fruizione di un servizio socio sanitario residenziale a carico di una persona con disabilità. Ora sopraggiunge quest’altra sentenza del Tar Lombardo su un caso analogo.

Le ragioni della sentenza del Tar

Il Tar della Lombardia nelle motivazioni addottate, rileva come «il D.p.c.m. n. 159 del 2013 [riforma dell’Isee] contiene disposizioni analitiche finalizzate alla valorizzazione della situazione reddituale e patrimoniale dell’assistito al fine di determinarne la reale capacità economica. Risulta pertanto evidente che, essendo la finalità dell’Isee quella di determinare la reale capacità economica dell’assistito, l’intervento del Comune deve essere congruente alle sue risultanze. Le amministrazioni, in altre parole, non possono richiedere al disabile una compartecipazione sproporzionata o addirittura superiore alle sue capacità economiche, così come risultanti secondo i criteri Isee, giacché, in caso contrario, gli verrebbero richiesti sforzi economici che il legislatore nazionale considera da lui non sostenibili e ciò anche in considerazione dell’impossibilità di dare rilievo, a tal fine, a tutte quelle entrate che non possono trovare ingresso nel calcolo della stessa Isee, tra cui, in primo luogo, l’indennità di accompagnamento e di invalidità civile».

E si spera che quest’altro “tassello giurisprudenziale” determini la costruzione di un quadro che impedisca ai Comuni d’Italia di andare oltre le norme fissate a livello nazionale in tema di Isee.

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