Fissati i benefici fiscali per i lavoratori con disturbo delle spettro autistico

Firmato il decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del beneficio fiscale e contributivo in favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico. Se assunti da start up a vocazione sociale, a essi vengono stabilite delle agevolazioni fiscali. Per poterne beneficiare, però, le start up con vocazione sociale devono avere “residenza in Italia”; essere costituite da “non più di 60 mesi” e devono impiegare “lavoratori con disturbi dello spettro autistico, quali dipendenti o collaboratori, per un periodo di almeno un anno, in proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva”.

Non solo: “La retribuzione dei lavoratori dipendenti con disturbi dello spettro autistico, assunti da una start up a vocazione sociale che soddisfi i predetti requisiti, non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore ai fini fiscali e contributivi. I datori di lavoro, pur non essendo tenuti a versare la contribuzione, dovranno trasmettere i flussi di denuncia ai fini della valorizzazione dell’estratto contributivo dei lavoratori”.

L’erogazione da parte dell’Inps dell’assegno o della pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore e soggetti ai limiti di reddito di cui al Decreto annuale del ministero dell’Economia e delle Finanze è sospesa per il periodo di assunzione nella star tup a vocazione sociale. Questo può avvenire a condizione che venga superato il limite reddituale previsto dalla legge. Per attivare la procedura di sospensione – continua la nota -, il lavoratore deve comunicare, entro 30 giorni dall’assunzione, la variazione della propria situazione reddituale secondo le modalità definite dall’Ente che eroga la prestazione. In caso di accertamento da parte delle autorità competenti dell’eventuale indebita fruizione totale o parziale dell’agevolazione è previsto il recupero del relativo importo.

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