Invalidità civile minori, cosa bisogna sapere

I benefici economici di invalidità civile per cecità e sordità destinati ai soggetti minori che già percepiscono l’indennità di accompagnamento o indennità di comunicazione, al raggiungimento della maggiore età potranno accedere alla procedura semplificata. Quindi, un minore con disabilità che fosse titolare di indennità di accompagnamento, a partire dal 2014 e al compimento dei 18 anni, non è più tenuto a presentare una nuova domanda di invalidità per poter continuare a percepire le prestazioni economiche. Prima di quella data era invece costretto a sottoporsi a una nuova valutazione dell’invalidità, sordità o cecità.

Decreto Legge 24 giugno 2014.
Proprio il Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 90 introduce questa continuità nel comma 6 dell’articolo 25 poi convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Quindi, i minori titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, nonché ai minori affetti da sindrome di Down o da sindrome di talidomide, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari.

I minori disabili che raggiungono la maggiore età non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono però inviare all’Inps il modello ‘AP70’ per autocertificare i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante, ossia la pensione di inabilità, la pensione per cecità civile o la pensione per sordità.

Le prestazioni economiche

I minori che percepiscono l’indennità di accompagnamento o l’indennità di comunicazione, al compimento dei 18 anni riceveranno quindi la pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili. Ai titolari minorenni di indennità di accompagnamento per cecità civile viene concessa la pensione a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti.

Ai titolari minorenni di indennità di comunicazione viene concessa la pensione a favore dei cittadini maggiorenni sordi.

La procedura da seguire

Attraverso la procedura semplificata messa a disposizione dall’Inps (denominata “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”) si può inviare il modello AP70. Il percorso da seguire sul sito dell’Inps è questo: “Sostegni, Sussidi e Indennità” a seguire,”Per disabili/invalidi/inabili” continuando su “Strumenti” poi, ancora “Vedi tutti” , “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche” , “Utilizza lo strumento”. Ci si autentica con la propria identità digitale di tipo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o Cie (Carta di Identità Elettronica).

Se la procedura può risultare complicata, ci si può sempre rivolgere a un Patronato.

Pensione automatica e senza visita

Se il richiedente (dopo le verifiche effettuate) risulta in possesso dei requisiti socio-economici richiesti dalla legge per accedere alla pensione di inabilità (per cecità civile o per sordità civile), la prestazione economica correlata viene erogata alla maggiore età senza essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario. Nell’attuazione di quanto previsto dal già indicato articolo 25, comma 6, del decreto legge n. 90/2014, i soggetti interessati vengono informati dall’Istituto almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età. Allo stesso tempo vengono invitati alla trasmissione del modello ‘AP70’.

Quando si deve presentare una nuova domanda di invalidità

C’è un caso in cui invece è necessario presentare nuova domanda di invalidità: questo si verifica se il soggetto interessato intenda richiedere un verbale sanitario con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età, anche ai fini dei benefici in tema di collocamento mirato previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Bachisio Zolo

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