Le detrazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche domestiche
Il contributo economico per il rimborso delle spese sostenute per interventi edilizi rivolti all’abbattimento delle barriere architettoniche domestiche è prevista dalla legge numero 13 del 1989. Esso è previsto sia per i singoli appartamenti e sia per le parti condominiali dell’edificio in cui si vive. Entro ogni primo marzo dell’anno si deve presentare domanda al sindaco del Comune di residenza.
Ma chi è che può presentare la domanda? Certamente le persone con disabilità che hanno menomazioni o limitazioni funzionali permanenti sia di carattere motorio così come anche i non vedenti. Ma non solo: la domanda può essere presentata anche da coloro che hanno in carico persone con disabilità permanente, i condomini ove risiedano le categorie di persone che abbiamo già indicato e, infine, gli amministratori degli stabili in cui risiedono le persone con disabilità quando le spese sono sostenute dal condominio.
Il contributo
Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su parti comuni di un edificio (esempio, l’ingresso di un condominio), sugli immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento alla persona con disabilità (come può essere all’interno di un appartamento).
Il contributo può essere erogato per una singola opera (realizzazione di una rampa) oppure per una serie di interventi volti a eliminare più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (si veda un portone di ingresso troppo stretto oppure scale che impediscono l’accesso a una persona non deambulante).
Domanda e autorizzazione
Successivamente alla presentazione della domanda, l’opera può essere realizzata direttamente senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo.
Il richiedente ha però l’obbligo di comunicare all’Ufficio Tecnico del Comune la conclusione dei lavori con la trasmissione delle fatture e delle quietanze in originale o in copia.
Il contributo quindi viene erogato successivamente al sostenimento delle spese.
Detrazioni fiscali
Guardando alle detrazioni fiscali, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni fiscali applicabili anche a lavori di abbattimento barriere architettoniche. Per esempio, la detrazione Irpef per la ristrutturazione edilizia dell’immobile viene disciplinata dall’articolo 16 bis del Tuir (comma 1, lettera e). La detrazione prevista del 75 per cento destinata all’eliminazione delle barriere architettoniche è introdotta dalla Legge numero 234 del 30 dicembre 2021 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2025. Per quanto riguarda invece la detrazione del superbonus, la detrazione è prevista anche per gli interventi “trainati” (compresi l’abbattimento delle barriere), solo se vengono però eseguiti congiuntamente a certi particolari interventi “trainanti”.
Detrazione Irpef
Quando si parla di interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili, è possibile fruire di una detrazione Irpef. Questa è del 50 per cento da calcolare su un importo massimo di 96mila euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024. Oppure può essere del 36 per cento calcolando un importo massimo di 48mila euro per spese effettuate dal 1 gennaio 2025.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Quali sono gli interventi agevolati
Si intendono come interventi agevolati, i lavori effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche come ascensori e montacarichi. Oppure lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave: questo è il caso previsto dall’art. 3, comma 3 della legge numero 104/1992. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.
Il diritto alla detrazione si ha per la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione, oppure per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari quando è conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Detrazione Irpef del 75 per cento
La legge numero 234/2021 ha introdotto la detrazione del 75 per cento quando si intendono realizzare interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Inizialmente era previsto solo per l’anno 2022, ma poi l’agevolazione è stata prorogata al 31 dicembre 2025 attraverso la Legge di Bilancio numero 197/2022.
Essa consiste in una detrazione d’imposta del 75 per cento delle spese documentate, sostenute nel periodo tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025. Si riparte tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Gli importi complessivi da detrarre
La detrazione deve essere calcolata su degli importi complessivi, ma con dei limiti. Non devono essere superiori a 50mila euro per gli edifici unifamiliari oppure per le unità familiari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti o che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
L’importo di 40mila viene moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, oppure per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari. Ugualmente, con un importo di 30mila euro, si moltiplica per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, così come per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
I requisiti
Ci sono particolari requisiti da rispettare per poter usufruire dell’agevolazione sugli interventi. Questi sono previsti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici numero 236 del 14 giugno 1989.
La detrazione infatti, spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali per abbattere le barriere architettoniche. Nel caso di sostituzione dell’impianto, sono previste detrazioni per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Le delibere condominiali che approvano questi lavori, dal 1 gennaio 2023 devono produrre la maggioranza dei partecipanti e questa deve rappresentare almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio. Non essendo legata al Superbonus, la detrazione al 75 per cento può essere fruita senza il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure al miglioramento sismico dell’edificio.
Il contribuente può scegliere se detrarre un’opera di abbattimento delle barriere architettoniche oppure di sfruttare di sfruttare l’articolo 119 ter del Decreto Rilancio (ossia il bonus 75 per cento come meglio conosciuto). In questo caso, è possibile avvalersi di una sola delle due agevolazioni, ma non di entrambe.
Bachisio Zolo