Approvato il Regolamento Ue sul trasporto ferroviario di persone con disabilità

In Italia ancora si discute della Proposta di legge sul turismo accessibile riguardante soprattutto l’inefficienza del trasporto aereo delle persone con disabilità. Nelle scorse settimane invece è entrato in vigore il Regolamento dell’Unione Europea relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (Regolamento Ue 2021/782), vedi Il trasporto aereo delle persone con disabilità? «Un incubo» secondo l’European Disability Forum – Cittadinanza Sociale (cittadinanzasocialenews.it).

È di adesso invece il nuovo Regolamento che aggiorna la precedente normativa del 2007 (Regolamento Ce n. 1371/2007) e si applica ai viaggi su rotaia internazionali o nazionali in tutta l’Unione Europea. In esso vengono disciplinati i diritti e gli obblighi dei passeggeri e delle passeggere nel trasporto ferroviario. L’intento generale che se ne deduce è garantire maggiore assistenza ai passeggeri in caso di interruzione del viaggio. Ed emerge in maniera molto evidente un’attenzione particolare nei confronti dei viaggiatori e viaggiatrici più vulnerabili: appunto, le persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Le regole precedenti

In Italia, l’organismo deputato al controllo del rispetto e dell’applicazione del Regolamento Ce 1371/2007 e del Regolamento Ue 2021/782 è l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art). Sul sito dell’Autorità è presente un’utile sezione dedicata a tutta la normativa di riferimento (non ancora aggiornata al più recente Regolamento approvato) e la procedura telematica completa e dettagliata per inviare reclami.

Il nuovo Regolamento

Al fine di offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, l’opportunità di viaggiare in treno simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, sono state stabilite norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Dunque, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione e alla non discriminazione. Particolare attenzione viene data alla comunicazione verso le persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta attraverso informazioni concernenti l’accessibilità dei servizi ferroviari, le condizioni di accesso al materiale rotabile e i servizi offerti a bordo.

Per assicurare ai passeggeri con disabilità sensoriali un’informazione ottimale sui ritardi, si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi e acustici. Le persone con disabilità dovrebbero poter acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione laddove non vi siano mezzi accessibili per acquistare il biglietto prima di salire a bordo del treno. Questa possibilità potrà essere limitata in circostanze riguardanti motivi di sicurezza o relativi l’obbligo di prenotazione.

Il personale dovrà essere adeguatamente formato per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta con particolare riguardo nella fornitura di assistenza. Per assicurare pari condizioni di viaggio, a tali persone dovrebbe essere fornita assistenza nelle stazioni e a bordo . In mancanza di personale di accompagnamento formato a bordo di un treno e alla stazione, dovrà essere compiuto ogni ragionevole sforzo per consentire l’accesso ai viaggi ferroviari.

Fin dal primo articolo del nuovo Regolamento vengono stabilite regole quali «la non discriminazione tra passeggeri per quanto riguarda le condizioni di trasporto e l’emissione di biglietti» (lettera a), «le informazioni minime e precise, anche in merito all’emissione di biglietti, da fornire ai passeggeri in formato accessibile e in modo tempestivo»  (lettera e) e «la non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e l’assistenza alle medesime» (lettera f).

Ai soggetti con disabilità e/o mobilità ridotta è dedicato l’intero Capo V del Regolamento. In esso si disciplina il «diritto al trasporto» (art. 21) e quello di ricevere «informazioni alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta» (art. 22), le modalità di «assistenza nelle stazioni ferroviarie e a bordo» (art. 23) e le «condizioni alle quali è fornita l’assistenza» (art. 24).

L’assistenza prevista

L’art. 23 stabilisce come alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta venga fornita l’assistenza seguente:
assistente personale, riconosciuto come tale conformemente alle prassi nazionali: esso può viaggiare con una tariffa speciale o gratuitamente (in particolare se è l’impresa ferroviaria a richiedere la presenza di un accompagnatore);
cane da assistenza, conformemente al pertinente diritto nazionale;
in caso di treni non dotati di personale, i gestori delle stazioni o le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente assistenza durante la salita e discesa dal treno, qualora sia in servizio presso la stazione personale formato;
in caso di partenza, transito o arrivo in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione o l’impresa ferroviaria fornisce gratuitamente all’interessato l’assistenza necessaria per salire sul treno, trasbordare, o scendere dal treno, purché sia in servizio personale formato;
in caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente assistenza a bordo del treno e durante la salita e discesa dal treno, qualora su quest’ultimo sia presente personale formato;
in mancanza di personale di accompagnamento formato a bordo di un treno e in una stazione, i gestori delle stazioni o le imprese ferroviarie compiono ogni ragionevole sforzo per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario.
All’art. 24 del Regolamento si sottolinea come l’assistenza viene fornita a condizione che «il tipo di assistenza richiesta sia notificato con almeno 24 ore di anticipo all’impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto o allo sportello unico».

Stabilite anche in maniera chiara (art. 25) le modalità di «risarcimento per attrezzature per la mobilità, dispositivi di assistenza e cani da assistenza» così come l’obbligo formativo per tutto il personale (art. 26). In che modo?

Nel caso le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni provochino lo smarrimento o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità (tra cui le sedie a rotelle e dispositivi di assistenza) oppure provochino lo smarrimento o la lesione di cani da assistenza utilizzati da persone con disabilità e da persone a mobilità ridotta, essi sono responsabili di tale smarrimento, danneggiamento, o lesione, e corrispondono un risarcimento che comprende: a) il costo della sostituzione o della riparazione dell’attrezzatura per la mobilità o dei dispositivi di assistenza smarriti o danneggiati; b) il costo della sostituzione o del trattamento della lesione del cane da assistenza smarrito o lesionato; c) i costi ragionevoli della sostituzione temporanea delle attrezzature per la mobilità, dei dispositivi di assistenza, o dei cani da assistenza qualora tale sostituzione non sia fornita dall’impresa ferroviaria o dal gestore della stazione.

Bachisio Zolo

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