I viaggiatori disabili o a mobilità ridotta hanno uguali diritti in aereo rispetto i normodotati?

Le persone disabili devono avere la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini senza esserne escluse se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge. Questo in punto di principio. Il regolamento europeo risale al 2006, ben 17 anni fa, e le compagnie aeree hanno avuto tutto il tempo per attrezzarsi in modo da rispettarle. Conoscere le regole è importante però anche per i passeggeri così da non subire discriminazioni.

Quali diritti?
Per garantire l’utilizzo del mezzo aereo senza discriminazioni e senza costi addizionali, l’Unione europea ha disposto regole comuni in tutti gli aeroporti comunitari dove si prevede l’assistenza dedicata per rispondere alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, a mobilità ridotta o anziani. Si tratta di un Regolamento Ue che si applica a tutti i voli (di linea e non) in partenza o in transito, da un aeroporto comunitario e a tutti i voli (di linea e non) in partenza da un aeroporto situato in un Paese extra-Ue con destinazione un aeroporto Ue se la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria.

E ancora: una compagnia aerea non può rifiutare al passeggero con disabilità o a mobilità ridotta in arrivo e partenza per un aeroporto dell’Unione europea la possibilità di prenotare l’imbarco, purché il passeggero sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.

La compagnia aerea può rifiutare la prenotazione o l’imbarco solo in casi eccezionali: per motivi di sicurezza anche se la compagnia aerea ha l’obbligo di rendere disponibili le proprie norme di sicurezza in materia e le eventuali restrizioni soprattutto se le dimensioni dell’aereo o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto.
In questo caso la compagnia aerea informa immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, deve formalizzarle per iscritto, entro 5 giorni lavorativi. Al passeggero cui venga rifiutato l’imbarco e all’eventuale accompagnatore, deve essere offerto dalla compagnia aerea il rimborso del biglietto o un volo alternativo.

Quale assistenza?
Il regolamento europeo stabilisce che le compagnie aeree e le società di gestione degli aeroporti hanno l’obbligo di assistere gratuitamente tutti i viaggiatori con disabilità o con mobilità ridotta. L’assistenza deve essere fornita prima, durante e dopo il viaggio aereo. In che modo? Con il bagaglio, all’imbarco e alla consegna; per salire e scendere dall’aereo; durante il volo; in aeroporto prima e dopo il volo. Al fine di ottenere il miglior servizio possibile, il consiglio è quello di informare per tempo – almeno 48 ore prima della partenza la compagnia aerea così da consentire di organizzare l’assistenza e il viaggio.
Come farsi valereLe norme esistono e sono chiare. Tuttavia, la loro applicazione non è sempre garantita come si è visto nei casi recenti. Come difendersi? Si può presentare reclamo alla compagnia aerea o alla società di gestione aeroportuale incaricata del servizio. Il reclamo deve essere inoltrato alla società di gestione aeroportuale per la mancata o inadeguata assistenza a terra oppure alla compagnia aerea per problematiche relative alla prenotazione o all’acquisto e per la mancata assistenza a bordo.

In caso di mancata risposta entro 6 settimane o di risposta non soddisfacente, si può presentare ricorso all’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile che può sanzionare chi ha causato il disservizio. Attenzione, però: l’Enac può sanzionare la compagnia aerea, ma non può riconoscere un risarcimento direttamente al passeggero. Per ottenere un risarcimento, il passeggero dovrà rivolgersi alla compagnia aerea o alla società di gestione aeroportuale, eventualmente anche citandola in giudizio (giudice di pace o tribunale a seconda del valore della causa).

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