Spese mediche sostenute da persone disabili: la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

La nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sintetizza quanto previsto sul fronte detrazioni e deduzioni per le spese mediche e sanitarie sostenute da persone con invalidità, legge 104 o loro familiari.

Sul fronte agevolazioni fiscali disabili, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una versione aggiornata della Guida alle agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie: un capitolo della guida è dedicato alle spese mediche generiche e a quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità.

Le disposizioni

Nel testo vengono specificate le diverse tipologie di spese che si possono portare in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche), specificando per ciascuna di esse tutti i documenti che è necessario esibire all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell’Agenzia.
Spese sanitarie

Le persone con disabilità possono portare in deduzione dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi può beneficiare della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

Chi sono i beneficiari

Possono portare in deduzione queste spese:
a) le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge 104 (non è necessario l’handicap grave: è sufficiente la condizione di handicap riportata al comma 1 dell’articolo 3.

b) le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.
In questo caso deve essere stata accertata la grave e permanente invalidità o menomazione. Se non espressamente indicata nella certificazione, questa può essere comunque ravvisata nei casi in cui sia stata certificata un’invalidità totale o sia stata attribuita l’indennità di accompagnamento.
c) i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del Testo Unico n. 915/1978) e le persone a essi equiparate sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità sulla base della documentazione rilasciata dai competenti ministeri al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Le spese deducibili
Le spese ammesse in deduzione sono:
– le spese mediche generiche, quali medicinali e le prestazioni rese da un medico generico.
– le spese di assistenza specifica.

Ai fini della deducibilità, sono considerate spese di assistenza specifica le spese sostenute per:
– l’assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica
– le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona
– le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza la specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento di spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
È possibile, inoltre, portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, a condizione che:
1. siano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap
2. siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera) ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Spese non deducibili
Non sono deducibili le spese:
– per prestazioni svolte da un pedagogista (secondo il Ministero della Salute, infatti, il pedagogista non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio- culturali)
– spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che, in ogni caso, rientrano tra le spese detraibili nella misura del 19 per cento sulla parte che eccede 129,11 euro.
Se il dispositivo medico rientra tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (per esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19 per cento può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta
– corrisposte a una cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento.
Il Ministero della Salute precisa come questa attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non è rilevante il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di uno/a Psicologo/a.

I documenti
La documentazione delle spese è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.
Tali documenti non devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi, ma conservati, in originale, per tutto il periodo durante il quale l’Agenzia delle entrate ha la possibilità di richiederli.

Bachisio Zolo

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