Come si compartecipa alla spesa per l’inserimento in un centro diurno di persone con disabilità

L’indennità di accompagnamento è concessa quando vi è il riconoscimento di un’invalidità totale e quando il minore non è in grado di deambulare o svolgere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita.

L’indennità di frequenza spetta fino al compimento dei 18 anni ed è relativa ai mesi di frequenza effettuate nelle scuole, pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido. Oppure nei centri ambulatoriali, centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime di convenzione, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. Ancora, l’indennità di frequenza spetta seguendo centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale.

L’indennità di frequenza è prevista anche nei mesi estivi soltanto nel caso in cui il proprio figlio frequenti una scuola o un centro riabilitativo in regime di convenzione con l’Asl. E questo, seguendo un programma terapeutico redatto dall’Asl stessa (servizio di Neuropsichiatria infantile). Vengono esclusi i centri estivi se non quando, nel mese di gennaio di ogni anno si dovrà inviare all’Inps il certificato che attesti la frequenza al centro di cura.

I centri diurni sono invece strutture socioassistenziali e socioriabilitative (per adulti) o strutture sanitarie- educative (per minori) per i cittadini con disabilità. Per ogni utente viene concordato un progetto individuale che tiene conto delle sue potenzialità, dei suoi bisogni e di quelli della sua famiglia con l’obiettivo di raggiungere la massima integrazione sociosanitaria.
Per gli utenti adulti, il servizio di centro diurno è gratuito a eccezione del costo del pasto e dell’eventuale trasporto.
Per gli utenti minori, il servizio di centro diurno è gratuito a eccezione del costo dell’eventuale trasporto.

A seguito dell’entrata in vigore del Dpcm n. 159/2013, la compartecipazione va calcolata secondo l’Isee della persona con disabilità. La disciplina dell’Isee ristretto si estende anche alle prestazioni accessorie, ad esempio trasporto e/o pranzo che non possono quindi mai essere pagate separatamente.

Le sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841, 842 del 2016 hanno escluso dal computo dello stesso Isee i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche” (art. 4, comma 2 lettera f), ossia tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente. Del resto, tali sentenze sono state recepite con l’art. 2-sexies della legge 26 maggio 2016, n. 89 che nelle more della modifica del regolamento sull’Isee n. 159/2013 ha espressamente escluso di considerare i sopra indicati trattamenti.

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