Ddl Roccella in favore delle donne: ora è legge

Approvato all’unanimità il Ddl Roccella contro la violenza alle donne. Composto da 19 articoli, il provvedimento rafforza le norme del “Codice rosso” e quelle relative la prevenzione, cioè l’ammonimento, il braccialetto elettronico e quelle di distanza minima di avvicinamento.

Le misure principali

Tra le misure principali, l’articolo 1 estende l’applicazione dell’ammonimento del Questore. Sarà possibile, quindi, applicare il provvedimento sia d’ufficio che su richiesta della persona offesa. Le Forze dell’ordine dovranno inoltre informare le vittime di violenza sui centri antiviolenza presenti sul territorio.

L’articolo 2 estende la possibilità di applicare da parte dell’autorità giudiziaria le misure di prevenzione applicabili ai soggetti indiziati dei delitti, di atti persecutori e maltrattamenti contro familiari e conviventi.

L’ammonimento e la decisione delle esigenze cautelari potrà essere richiesto anche di fronte ai “reati spia”, ovvero indicatori di violenza di genere (violenza fisica, sessuale, psicologica o economica).

Con l’articolo 3 si assicura la priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche in caso di reati quali la costrizione o l’induzione al matrimonio, lesioni permanenti al viso, revenge porn (cioè la diffusione su internet, spesso senza il consenso di una delle parti interessate, di video intimi per vendicarsi della fine di una relazione), stato di incapacità procurato mediante violenza e lesione personale.

Nell’articolo 7 si prevede che, in caso di procedimenti relativi a delitti o violenza domestica e di genere, il Pm debba richiedere l’applicazione della misura cautelare entro trenta giorni dall’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e che il giudice si pronunci nei venti giorni successivi al deposito dell’istanza cautelare presso la cancelleria.

L’articolo 10 consente l’arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

Nel testo, particolare attenzione anche al braccialetto elettronico. Nell’articolo 12 è prevista« […] l’applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari […]».

Un’ulteriore novità è rappresentata, inoltre, dall’aumento del divieto di avvicinamento alla vittima portato a 500 metri.

Emanuele Boi

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