Firma digitale, un ostacolo per le persone disabili

I cittadini con disabilità grave sono impediti nel sottoscrivere con firma digitale le liste elettorali. Del problema se ne sta occupando ora la Corte costituzionale che si dovrà pronunciare in seguito a un’ordinanza emessa dal Tribunale di Civitavecchia che ha sollevato la questione.

La vicenda

In occasione delle scorse elezioni regionali nel Lazio, Carlo Gentili (cittadino con la sclerosi laterale amiotrofica) ha espresso la volontà di esercitare il diritto di sottoscrivere la lista elettorale utilizzando la firma digitale non potendo apporre una firma autografa.

L’articolo 9 della Legge 108/68 e successive modifiche prevede che «la firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. La firma deve poi essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e deve essere indicato il Comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto».

Gentili, assistito da un avvocato, ha quindi presentato ricorso contro tale norma essendo in contrasto con l’articolo 48 della Costituzione, per cui «[…] il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegna moralità indicati dalla legge».

Il Tribunale di Civitavecchia, riconoscendo la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ha deciso quindi di sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Secondo Gentili, la questione riguarda la violazione di tre diritti sanciti dalla Costituzione e inviolabili dell’uomo: il principio di uguaglianza, il diritto di voto e il diritto all’associazionismo politico «derivanti dalla preclusione della firma digitale nelle procedure elettorali per i cittadini con grave disabilità».

Una piattaforma per firmare

Ma quello dell’utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione delle liste elettorali non è l’unico caso in cui i cittadini con gravi disabilità vedono negati i propri diritti. Va ricordato, infatti, come la legge 178 del 30 dicembre 2020 prevedesse l’entrata in funzione (dall’1 gennaio 2022) di una piattaforma pubblica per raccogliere firme digitali sui referendum e le leggi di iniziativa popolare. Piattaforma a oggi non ancora realizzata, se pur con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 settembre 2022 ne sia stato disciplinato il funzionamento.

La piattaforma gestita da Sogei (la società informatica del Ministero dell’Economia) sarà disponibile all’indirizzo https://www.firmereferendum.gov.it/referendum/open (attualmente inaccessibile perché “in fase di test”) e renderà completamente digitale la sottoscrizione di referendum e iniziative popolari.

Questa garantirà l’accesso a tre tipologie di utenti che avranno accesso a diverse funzioni in base al ruolo. Le tipologie di utenza sono “soggetti promotori”, “cittadini” e “personale della Corte di Cassazione”.

La piattaforma sarà inoltre collegata all’Anpr – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. In questo modo si verificherà automaticamente come il sottoscrittore sia iscritto nella lista elettorale del Comune di residenza.

Emanuele Boi

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