Reati contro gli animali, cosa dice la nuova legge
Per chi commette reati contro gli animali previste pene più severe. Nel Ddl approvato in Senato previste nuove tutele per i quattro zampe. Tra queste, il divieto di tenere cani e altri animali d’affezione legati alla catena e anche di commercializzare pelli e pellicce di gatto domestico. Stop anche ai combattimenti clandestini. Sono queste alcune delle misure previste che modificano il Codice penale approvato in via definitiva dal Senato.
Ben 15 sono gli articoli inseriti nel solco della riforma dell’articolo 9 della Costituzione. Questa ha riconosciuto agli animali uno specifico valore giuridico, stabilendo l’obbligo per lo Stato di tutelarne il benessere.
La nuova legge
L’articolo 1 ridefinisce il titolo del IX-bis del Codice penale e dice che non si tutela più semplicemente il “sentimento per gli animali”, ma direttamente gli animali stessi, come esseri senzienti. Si tratta di un cambio di paradigma culturale e giuridico e questo si riflette in una serie di inasprimenti delle pene per i reati contro di loro.
L’articolo 2 modifica l’art. 544-quater C.p. Qui si aumentano le sanzioni pecuniarie per chi organizza spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie verso animali. Più dura anche la repressione dei combattimenti illegali tra animali, perché l’articolo 3 interviene sull’art. 544-quinquies C.p. Un intervento non da poco, perché porta la pena di reclusione da due a quattro anni per chi promuove o dirige questi eventi, e prevedendo aggravanti se sono coinvolti minori o armi, oppure se le scene sono diffuse online.
Le uccisioni o i maltrattamenti vengono puniti con maggiore severità. L’articolo 5 riscrive gli articoli 544-bis e 544-ter C.p. È prevista fino a quattro anni di carcere per chi cagiona la morte di un animale con crudeltà, mentre sanzioni più alte sono previste in caso vengano usate sevizie o sofferenze prolungate. Non solo: riformulato l’art. 638 C.p dove era previsto da uno a quattro anni di reclusione per chi danneggia o uccide tre o più animali altrui mentre si alza la sanzione minima per l’abbandono (art. 727 c.p.).
Prevista particolare attenzione anche al sequestro e alla confisca degli animali oggetto di reato. Con l’introduzione del nuovo art. 260-bis del Codice di procedura penale (articolo 6 del disegno di legge), si regolamenta l’affidamento definitivo degli animali sequestrati alle associazioni autorizzate, con il versamento di una cauzione e la possibilità di variazione anagrafica in caso di cucciolate.
Divieto di abbattimento o alienazione degli animali coinvolti in indagini penali (art. 544-sexies, come modificato dall’articolo 7). Chi commette abitualmente i reati più gravi contro gli animali potrà essere soggetto alle misure di prevenzione del codice antimafia, comprese confische e sorveglianza speciale.
Non meno rilevante è l’articolo 8. Qui è prevista l’estensione della responsabilità amministrativa prevista dal d.lgs. 231/2001 alle imprese coinvolte in reati contro gli animali. Incluse sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e interdizioni fino a due anni. Rimangono esclusi da queste disposizioni i casi disciplinati da leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento e spettacoli circensi.
Aumentano le pene per il traffico illecito di animali da compagnia. Previste multe più alte e revoche delle autorizzazioni per chi commette più violazioni (articolo 9). In questo caso viene introdotto un divieto generalizzato di tenere cani e altri animali d’affezione legati alla catena, salvo che per motivi di salute o sicurezza certificati (articolo 10). E ancora, modifiche a norme su identificazione e registrazione (articolo 11), nuove disposizioni per il coordinamento delle forze di Polizia (articolo 12), e l’inasprimento delle pene per la cattura e la detenzione illegale di animali selvatici (articoli 13 e 14). Divieto di commercializzare pelli e pellicce di gatto domestico.