La Corte Ue stabilisce il divieto di discriminazione a lavoro per i genitori di bambini disabili
La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata contro la discriminazione sul posto di lavoro quando questa è legata a condizioni di disabilità. La sentenza stabilisce che le condizioni di impiego e di lavoro devono essere adattate per consentire ai genitori di occuparsi dei figli con disabilità senza subire discriminazione indiretta.
Il caso
Il caso nasce in Italia e al riguardo, la Corte Ue spiega in sintesi che il giudice italiano aveva chiesto di interpretare il diritto della Ue in materia di tutela contro la discriminazione indiretta di un lavoratore che si occupa di un figlio minore gravemente disabile.
Tutto risale a quando, un’operatrice di stazione aveva chiesto a più riprese al datore di lavoro di essere assegnata a un posto di lavoro a orario fisso. Il motivo? Il lavoratore aveva necessità di occuparsi di suo figlio, affetto da una grave disabilità e da un’invalidità totale. La risposta ricevuta era stata provvisoria senza che il datore di lavoro rendesse permanenti i cambiamenti. La causa avviata dal lavoratore è arrivata in Cassazione e poi alla Cgue.
Il divieto di discriminazione secondo la Corte europea
La Corte della Ue stabilisce come «il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi della direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, si estende anche a un lavoratore che ne è vittima a causa dell’assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità».
La Corte richiama inoltre la sentenza Coleman del 2008 in cui aveva stabilito che il divieto di discriminazione, enunciato nella direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, non è limitato alle sole persone disabili.
Il diritto comunitario tutela il lavoratore che abbia subito una discriminazione fondata sulla disabilità del figlio. Se dunque un lavoratore è vittima di un trattamento sfavorevole causato dalla disabilità del figlio del quale si occupa, questo trattamento viola il principio di non discriminazione. Già nel 2008 la Corte aveva dichiarato che la direttiva dell’Ue mira a vietare la discriminazione diretta «per associazione» fondata sulla disabilità e a combattere ogni forma di discriminazione.
In una nota della Corte, si specifica anche che «le disposizioni di tale direttiva devono essere lette alla luce del principio di non discriminazione, del rispetto dei diritti dei minori e del diritto all’integrazione delle persone disabili previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità».
Proprio in questi atti risulta che, per salvaguardare i diritti delle persone disabili, in particolare se si tratta di minori, il principio generale di non discriminazione riguarda la discriminazione indiretta «per associazione fondata sulla disabilità affinché la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro sia garantita anche ai loro genitori, e questi ultimi non subiscano un trattamento sfavorevole sul loro posto di lavoro a causa della situazione dei loro figli».
In conclusione, per garantire l’uguaglianza tra i lavoratori, «il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli e idonee a consentire loro di fornire l’assistenza necessaria ai loro figli disabili, con il limite del carattere sproporzionato che tale onere potrebbe comportare per il datore di lavoro». Spetta poi al giudice nazionale verificare che, nella causa in questione, la domanda del lavoratore non costituisca un onere del genere.