Lavoratore licenziato dopo un ictus reintegrato dal giudice
Di Giuseppe Giuliani
La vicenda riguarda un uomo di Milano che, rientrato al lavoro dopo un periodo di convalescenza dovuto a un ictus, è stato licenziato per sopravvenuta inidoneità alla mansione.Il provvedimento è stato ritenuto discriminatorio e illegittimo e così, il giudice del lavoro ne ha disposto l’immediato reintegro e il pagamento di almeno cinque mensilità non corrisposte.
La storia
L’uomo era dipendente di un’azienda specializzata nella lavorazione del rame dal 1993, prima con il compito di scaricare i camion, poi, nel corso degli anni, era diventato responsabile del magazzino. A marzo 2024, l’uomo è stato colpito da un ictus ischemico emisferico sinistro che lo ha reso, come certificato quattro mesi dopo dalla commissione Asl,“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73 per cento”.
Il rientro al lavoro
Nel giorno del rientro al lavoro, a luglio 2025, il dipendente è stato visitato dal medico e dichiarato idoneo alle mansioni con alcune prescrizioni: “limitare la movimentazione manuale dei carichi a massimo 15 chili; non idoneo alla guida di automezzi carrelli; non impiegare in lavori in altezza oltre due metri”.
Il licenziamento
Nel frattempo, però, è arrivato il licenziamento con queste motivazioni: le limitazioni, in particolare il divieto di guida di carrelli e di svolgimento di attività in altezza, risultano incompatibili con le attività svolte dal lavoratore. L’azienda spiegava anche di aver valutato mansioni alternative compatibili, ma di non averle trovate. Secondo il lavoratore, che ha poi impugnato il licenziamento, l’azienda non avrebbe in realtà valutato alcuna alternativa.
La decisione del giudice
Per il Tribunale, l’azienda avrebbe dovuto confermarlo nell’incarico precedente che nel frattempo era stato assegnato a un’altra persona. L’attività di gestione del magazzino e di coordinamento delle risorse, risultava assolutamente adeguata alle sue possibilità.
Nella decisione, il giudice ha fatto riferimento alla direttiva comunitaria 78 del 2000. Si tratta di una direttiva che individua una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone portatrici di una particolare disabilità.