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Corte costituzionale, in caso di Tso il paziente deve avere un avvocato

Di Giuseppe Giuliani

foto tsoCon la sentenza n.157/2026 del 2 ottobre scorso la Corte costituzionale hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica.

La Corte ha richiamato il suo precedente (la sentenza n. 76 del 2025) con cui aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso articolo 35 (commi 1 e 2) nella parte in cui non prevedeva la comunicazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante dell’ordinanza che dispone il Tso in condizioni di degenza ospedaliera.

Il confine

Il Tso è al confine: da una parte, con la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso e, dall’altra, con l’esigenza di protezione della salute della persona stessa, caso, quest’ultimo, che giustifica in via eccezionale un trattamento contro la sua volontà imposto attraverso coazione fisica.

La decisione

La persona sottoposta a Tso (trattamento sanitario obbligatorio) deve essere assistita, nella procedura di convalida ed eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da uno d’ufficio.

Si parte dal fatto che il Tso incide sulla libertà fisica della persona ed è necessario che siano rispettate le garanzie previste dall’articolo 13 della Costituzione.

La motivazione

La Corte ritiene necessaria la difesa tecnica come presidio obbligatorio dei diritti di chi è sottoposto alla misura sanitaria eccezionale. Il motivo è semplice: la possibilità di una difesa tecnica facoltativa non è sufficiente, considerando che la nomina di un difensore di fiducia presuppone un sufficiente grado di lucidità dell’interessato.

«Solo la difesa tecnica obbligatoria» ha motivato la Corte, «assicura a ogni persona l’assistenza professionale nel momento in cui subisce una coazione fisica autoritativa, a prescindere dalle forme in cui il suo disagio psichico si manifesti e dalla sua condizione economica e sociale».

Secondo la Corte, la persona destinataria del provvedimento potrebbe non essere in grado di comprendere l’avviso relativo alla facoltà di nominare un difensore di fiducia. Inoltre, il diritto a nominare un difensore di fiducia verrebbe esercitato  oltanto da coloro che sono in grado di avere contatti con un avvocato in ragione della condizione economica e del contesto familiare e sociale che può sostenerli.

La norma integrata

Con le attuali integrazioni, la norma prevede che quando le è comunicata l’ordinanza che dispone il Tso, la persona che vi è sottopostadeve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia; se questo non è nominato, la persona stessa è assistita da un difensore d’ufficio.

Il difensore di fiducia, o quello d’ufficio, è tempestivamente avvertito e può partecipare all’audizione svolta dal giudice tutelare ai fini della convalida. Al difensore va notificato il decreto sulla convalida e analoghe garanzie valgono in caso di proroga del Tso.

L’invito
La Corte ha ribadito l’invito al legislatore a ripensare la forma normativa del trattamento sanitario coattivo, valutando anche la possibilità di prevedere la nomina di un curatore speciale. L’obiettivo sarebbe quello di garantire sempre il rispetto effettivo della persona così come previsto dalla Costituzione.

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