Disabilità, il Consiglio di Stato: senza risorse economiche, l’assistenza è a carico del pubblico
Di Vito Fiori
Con la sentenza n. 4571 del 5 giugno 2026, i giudici amministrativi ribadiscono che le prestazioni assistenziali non possono essere subordinate a contributi economici della persona con disabilità o della sua famiglia quando manca la capacità di sostenerne i costi. Al centro della decisione, il diritto a un Progetto di vita adeguato ai bisogni individuali.
Il diritto all’assistenza delle persone con disabilità, dunque, non può essere subordinato alla disponibilità economica della famiglia. È questo il principio al centro della sentenza n. 4571 del 5 giugno 2026 con cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una famiglia calabrese contro la decisione del Comune di ridimensionare gli interventi destinati al figlio, persona con disabilità, non autosufficiente e bisognosa di assistenza continuativa.
Inizialmente, l’amministrazione aveva predisposto un progetto individuale comprendente cure, riabilitazione e sostegni calibrati sulle necessità della persona. Successivamente, il piano era stato ridotto e subordinato al pagamento di una quota di compartecipazione da parte del beneficiario e dei suoi familiari. Una scelta giudicata illegittima dal Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello della famiglia, richiamando l’importanza di garantire prestazioni adeguate in relazione ai bisogni effettivi della persona e alla sua situazione economica.
Isee sociosanitario pari a zero: nessun contributo a carico della famiglia
Uno degli elementi centrali della controversia riguarda la condizione economica del beneficiario. Nel caso esaminato, l’Isee sociosanitario risultava pari a zero, indicando l’assenza di risorse economiche proprie. In una situazione simile, secondo il principio richiamato nel caso specifico, non è possibile imporre una compartecipazione economica priva di una concreta capacità contributiva.
Per le prestazioni sociosanitarie rivolte a persone adulte con disabilità, inoltre, il riferimento è il cosiddetto nucleo familiare ristretto, che comprende la persona interessata, l’eventuale coniuge e i figli. I genitori non ne fanno parte ai fini di questo specifico calcolo, anche quando convivono con il beneficiario, ferma restando la necessità di verificare le regole applicabili al singolo caso.
Un ulteriore aspetto riguarda le provvidenze economiche riconosciute in ragione della disabilità, come la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento. Queste prestazioni, destinate a rispondere alle esigenze connesse alla condizione di disabilità e di non autosufficienza, non possono essere considerate automaticamente reddito disponibile: il loro trattamento ai fini Isee è disciplinato da specifiche disposizioni normative.
La questione, dunque, non riguarda soltanto il costo dei servizi, ma il rischio che l’onere economico finisca per compromettere l’effettività del diritto all’assistenza.
Il progetto di vita: al centro la persona, i suoi bisogni e le sue scelte
La decisione si inserisce nel più ampio quadro normativo che riconosce alle persone con disabilità il diritto a percorsi di sostegno individualizzati, costruiti sulle necessità concrete e orientati alla partecipazione alla vita sociale.
Un riferimento fondamentale è la Legge 12 dicembre 2021, n. 227, con cui il Parlamento ha delegato il Governo a riordinare e rivedere la normativa in materia di disabilità, in attuazione dei principi costituzionali e in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006.
Tra gli obiettivi della legge, all’articolo 1, comma 5, lettera c), figura la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, da sviluppare nell’ambito della valutazione multidimensionale della condizione di disabilità. A dare attuazione alla delega è intervenuto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che ha definito il quadro normativo del nuovo sistema di valutazione e del progetto di vita.
La finalità è mettere la persona al centro delle decisioni che la riguardano, valorizzandone desideri, aspettative, preferenze e scelte. Il progetto deve contribuire a migliorare le condizioni personali e di salute, la qualità della vita e le possibilità di partecipazione nei diversi contesti: dalla famiglia al lavoro, dalla formazione all’abitazione, fino alla vita nella comunità.
Non si tratta, quindi, di un semplice elenco di prestazioni assistenziali, ma di uno strumento destinato a coordinare interventi e risorse sulla base degli obiettivi individuati insieme alla persona interessata.
Servizi, risorse e interventi: cosa deve prevedere il progetto
Il decreto legislativo n. 62 del 2024 stabilisce che il progetto di vita individui, in termini di qualità, quantità e intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli necessari per rispondere ai bisogni della persona.
L’obiettivo è rimuovere le barriere che limitano l’autonomia e la partecipazione, predisponendo i supporti necessari nei diversi ambiti dell’esistenza. Il progetto può comprendere anche misure volte a contrastare la povertà, l’emarginazione e l’esclusione sociale.
Due sono i principi che ne orientano la costruzione e l’attuazione:
- Autodeterminazione, affinché la persona con disabilità possa partecipare alle decisioni sul proprio percorso di vita, esprimendo desideri, preferenze e obiettivi.
- Accomodamento ragionevole, attraverso gli adattamenti e le misure necessari a garantire l’esercizio effettivo dei diritti e la partecipazione nei diversi contesti di vita.
Per essere realmente efficace, il progetto deve inoltre garantire continuità nel tempo. Gli interventi non possono essere concepiti come misure isolate o temporanee, ma devono rispondere in modo coordinato e duraturo alle esigenze della persona, nel rispetto della sua volontà e delle sue scelte.
Chi approva il progetto e come viene garantita la continuità
Il progetto di vita acquista efficacia con la sua approvazione e sottoscrizione, secondo le modalità previste dalla normativa.
L’articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 62 del 2024 disciplina il coinvolgimento dell’unità di valutazione multidimensionale e dei responsabili dei servizi e degli interventi, compresi quelli informali, previsti o da attivare nell’ambito del progetto. I soggetti coinvolti procedono all’approvazione e alla sottoscrizione attraverso i relativi atti.